Dossier documentari

Razzismo e antisemitismo in Ticino

3. Aspetti legislativi

Sommario completo

1. Premessa

2. Generalità

3. Aspetti legislativi

4. Razzismo

5. Antisemitismo

6. Prevenzione

7. Bibliografia audiovisiva

8. Indirizzi

Ticino

a. LEGGI

  • 1.1.1.1 (articolo 7, capoverso 1) Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (del 14 dicembre 1997)
    "Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute".

Confederazione

  • 0.104 Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 29 dicembre 1994 (Stato 8 giugno 2016)
  • 101 (articolo 8, capoverso 2) Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2016)
    "Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche."
  • 311.0 (articolo 261 bis) Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (Stato 1° ottobre 2016)
    "Discriminazione razziale
    • Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;
    • chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;
    • chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
    • chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti,di-sis@ti.ch immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;
    • chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria."
Per andare oltre...
Risorse su internet

- Commissione federale contro il razzismo - Internet (verificato il 16.12.2016) http://www.ekr.admin.ch/, sitempa, indice delle pagine e degli aromenti trattati in merito a razzismo, discriminazione, ecc.
- Tangram : bollettino della Commissione federale contro il razzismo, n. 1, 1996 (La norma penale contro il razzismo) - Internet (verificato il 16.12.2016) http://www.ekr.admin.ch/ ; lista completa dei tangram disponibili on-line: http://www.ekr.admin.ch/
- Norma penale contro la discriminazione razziale / a cura del Dipartimento federale di giustizia - Internet (verificato il 19.12.2016) http://www.ekr.admin.ch/ 
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